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i contributi per la donazione del sangue

L' Associazione Donatori Sangue BNL, con la donazione del
sangue, ricorda a tutti i volontari donatori che, per le
giornate di riposo concesse al lavoratore per effettuare
"donazione di sangue e di emocomponenti", è previsto
l’accredito figurativo in applicazione dell’art. 13 della
Legge 4 maggio 1990, n. 107 (circ. 144 del 19.6.1990).
I
contributi figurativi accreditati sono utili sia per il
diritto che per la misura della pensione, anche se per le
giornate di riposo non viene effettuato alcun versamento.
L’accredito, stante la natura della norma legislativa, è
previsto solo per i lavoratori dipendenti e deve essere
effettuato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto
dell’aggiornamento del conto assicurativo ovvero
contestualmente alla liquidazione della pensione. ufficiali.
(Fonte: INPS)
i
Periodi
accreditabili per la donazione

Sono accreditati d’ufficio i contributi figurativi per le
giornate di riposo successive al 27.5.1990, data di entrata
in vigore della legge, durante le quali il lavoratore ha
effettuato le donazioni. (Fonte: INPS)
L’accredito dei contributi figurativi viene considerato
trattandosi di singole giornate di riposo.
IL VALORE FIGURATIVO

Il 'VALORE FIGURATIVO' è determinato, per i periodi successivi al 27.5.1990,
utilizzando i dati esposti sulla certificazione annuale rilasciata dal datore di
lavoro (mod. 01/M, fino al 1998 e mod. CUD a partire dal 1999) sulla quale è
stato predisposto un apposito campo "Sett 2" relativo ai "donatori di sangue L.
107/90" nel riquadro "Sezione Contribuzione figurativa" (circ. 180 del
13.7.1992). (Fonte: INPS)
I dati sono rilevabili dall’archivio dei lavoratori dipendenti ovvero dalla
documentazione presentata dal lavoratore per gli anni per i quali non risultano
ancora pervenute le denuncie dell’azienda (generalmente riferite all’anno in
corso e all’anno immediatamente precedente).
L’importo del valore retributivo "da integrare" per ciascuna settimana
figurativa, calcolato ai sensi dell’ art. 8 della legge 23 aprile 1981 n. 155, è
il risultato della differenza tra:
la retribuzione media settimanale "piena" che sarebbe spettata al lavoratore
nell’anno in cui si è verificato l’evento;
la retribuzione media settimanale "ridotta", eventualmente corrisposta al
lavoratore per lo stesso o per altri eventi (malattia, maternità, ecc…) che si
sono verificati nello stesso anno (circ. 137 del 26.5.1987).
La retribuzione media settimanale "piena" è determinata dal quoziente delle
differenze tra:
le "Competenze correnti", indicate sul mod. CUD, con esclusione, quindi, degli
emolumenti corrisposti nell’anno a titolo di "Altre competenze" e le eventuali
"Retribuzioni ridotte" indicate nel riquadro "Sezione contribuzione figurativa"
del modello CUD;
le "sett. retribuite" e le eventuali "settimane a retribuzione ridotta" indicate
nella citata Sezione (circ. 137 del 26.5.1987). La retribuzione media
settimanale "ridotta", si determina dividendo le eventuali "Retribuzioni
ridotte" indicate nella "Sezione contribuzione figurativa" del modello CUD per
le corrispondenti settimane indicate nella stessa Sezione (vedi esempio).
Da notare che, per le giornate di riposo relative a periodi anteriori al
27.5.1990 deve essere accreditata la retribuzione figurativa pari all’importo
percepito nella giornata di riposo. L’importo può essere desunto dalla
documentazione prodotta a corredo della domanda di accredito (circ. 180 del
13.7.1992) ovvero attestata da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di
lavoro. (Fonte: INPS)